Studio Legale Mazzucato Matassa & Tonioni in Bologna
Wednesday 17 September 2025
Cassazione Civile Sezioni Unite 23093/2025
Wednesday 11 June 2025
Cassazione Civile Sezione III 9488/2025
Friday 23 May 2025
Cassazione Civile Sezione III 13199/2025

Rinuncia alla proprietà immobiliare

Cassazione Civile Sezioni Unite 23093/2025

Con la pronuncia n. 23093 del 11 agosto 2025 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno fatto il punto silla possibilità di rinunciare alla proprietà di un bene immobile, argomento fino ad ora in obra e sula quale la corte non si era mai pronnciata compitamente. La rinuncia alla proprietà immobiliare è un atto unilaterale perfettamente valido.

All'esito di un interessante ragionamento la Corte ha espresso i seguenti due principi di diritto:

1) La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.c., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare "trova causa", e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in se stessa, e non nell'adesione di un "altro contraente".
2)Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, inimata da un "fine egoistico", non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precettoo dell'art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perchè le limitaizoni della proprietà, preordinate ad assicurare la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perchè non può ricavarsi dall'art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per "motivi di interesse generale". Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l'interesse negativo del proprietario a disfarsi della titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.

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