Mazzucato, Matassa and Tonioni Law Firm in Bologna
Sunday 9 December 2012
Saturday 1 December 2012
Di seguito, le novita' contenute nella legge di riforma del condominio approvata il 20 novembre 2012.

La Riforma del Condominio e' legge!

Di seguito, le novita' contenute nella legge di riforma del condominio approvata il 20 novembre 2012.

RIFORMA DEL CONDOMINIO, TESTO APPROVATO AL SENATO (NOVEMBRE 2012)

Art. 1.

1. L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1117. –

(Parti comuni dell'edificio)

. – Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole

unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico

e

se non risulta il contrario dal

titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i

muri maestri,

i pilastri e le travi portanti

, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli

anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio

del portiere, la lavanderia, gli stenditoi

e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali,

all'uso comune

;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i

pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il

gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione

radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo,

e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini,

ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore

in materia di reti pubbliche».

 

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1117

]bis. – (Ambito di applicabilità).

– Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto

compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari

o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.

Art. 1117

]ter. – (Tutela delle destinazioni d'uso). – In caso di attività

che incidono negativamente e in modo

sostanziale sulle

destinazioni d'uso delle parti comuni,

l'amministratore o i condomini, anche

singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell’

assemblea

per far

cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di

tali attività con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma».

1. L'articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1118. –

(Diritti dei partecipanti sulle parti comuni)

. – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni,

salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli

appartiene.

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni,

neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi

speciali.

Il condomino,

ove venga oggettivamente constatato che il proprio immobile non gode della normale

erogazione di calore, a causa di problemi tecnici dell'impianto condominiale, e questi, nell'arco di una

intera stagione di riscaldamento, non sono risolti dal condominio,

può rinunciare all'utilizzo dell'impianto

centralizzato di riscaldamento o di condizionamento,

 

a condizione che dal suo distacco non derivino

squilibri

tali da compromettere la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravi di spesa.

In

tali casi

il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione

straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».

 

Art. 4.

1. L'articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1119. –

(Indivisibilità).

– Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che le

stesse siano state sottratte

con delibera unanime

all'uso comune, rispettando la destinazione e senza

pregiudicare il valore delle unità immobiliari».

Art. 5.

1.

Dopo il primo comma dell’articolo 1120 del codice civile sono inseriti i

seguenti:

«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le

innovazioni

 

e per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche,

solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un

diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune

;

3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro

genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per

le singole utenze

 

, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la

destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo

condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve

contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In

mancanza, l'amministratore

che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del

consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o

dell'edificio

 

 

Art. 3.

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