Domanda di scioglimento della comunione legale e pendenza del giudizio di separazione personale
Cassazione Civile, Sez. I, 26 febbraio 2010, n. 4757
Con tale sentenza la Corte di Cassazione ha esaminato la questione della proponibilità della domanda di scioglimento della comunione in pendenza del giudizio di separazione tenuto conto che la decisione in primo grado sulla domanda di scioglimento era intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza del giudizio di separazione.
Il Collegio giudicante, dopo aver dato atto di essere consapevole dell'esistenza di un orientamento della Corte stessa favorevole all'improponibilità della domanda, ha deciso nel senso opposto, individuando nel passaggio in giudicato della sentenza di separazione (o nell'omologa) “... il momento in cui sorge l'interesse ad agire, concreto ed attuale, volto allo scioglimento della comunione e alla divisione, ma esso può anche riguardarsi come il fatto costitutivo del diritto ad ottenere tale scioglimento e la conseguente divisione...” e quindi qualificando tali elementi “ ... come condizioni dell'azione, e non già come presupposti processuali ...”.