Studio Legale Mazzucato Matassa & Tonioni in Bologna
Monday 20 February 2017
disastro aereo-risarcimento danni jure proprio e jure hereditatis
Monday 20 February 2017
Azione di surroga ex art. 1916 c.c. e prova del danno

Ancora in materia di micropermanente e quantificazione dei danni da microlesione.

Commento a Sentenza Cass. Civile III 13/06/2009 n.11048

Con sentenza del 13/05/2009 la terza sezione civile della Corte di Cassazione è tornata ad interessarsi della materia , già recentemente ridisegnata con le note sentenze del novembre 2008 n. 26973 e 26974 relativa alla qualificazione e quantificazione dei danni da lesione.

Nel caso specifico la Suprema Corte esaminava un ricorso avverso una sentenza del tribunale di Verona che aveva applicato le tabelle di cui alla legge 57/2001 (poi di fatto recepite nell’art 139 del Codice delle Assicurazioni) per un evento risalente a data antecedente l’entrata in vigore delle tabelle stesse, sulla base del presupposto che in assenza di normativa precedente appariva corretto ricorrere allo “ius superveniens” riguardante la specifica materia.

La Cassazione ha però bocciato questo principio affermando che le tabelle di cui alla su indicata legge non hanno effetto retroattivo, esse introducono infatti un regime speciale per il danno biologico lieve che deroga al regime ordinario codificato dall’art. 2056 C.C., ed in quanto tali applicano si solo a far data dall’entrata in vigore della legge.

In aggiunta poi , la Cassazione, tornando a ribadire i principi base contenuti nel preambolo delle note sentenze nn 26973 e 26974 cassa l’operato del giudice veronese anche sotto il profilo della insufficiente quantificazione del danno che, in quanto riferita al solo valore di tabella, manca della necessaria valutazione personalizzata “in relazione alla tipologia delle lesioni ed alle condizioni soggettive personalizzanti” procedendo così ad una indebita “ riduzione di un importo più ampio gia deciso dal Giudice di primo grado”.

Per inciso nella sentenza si respinge invce, ancora una volta  ogni riconoscimento del danno esistenziale “che non ha valenza di categoria autonoma di danno”

Riassumendo quindi  la Corte torna ad affermare la necessità di una valutazione che sempre tenga conto delle condizioni personali del soggetto leso, delle sue particolari attività e della tipologia delle lesioni, con conseguente adeguata motivazione delle decisioni del Giudice.

Si ribadisce quindi, ancora una volta che la liquidazione del solo danno biologico, come tabellato , non è esaustiva della totalità del dovuto e che ogni ulteriore, peraltro doverosa , personalizzazione dovrà essere motivata dal giudicante.

Se tanto impegno della Corte nel determinare al meglio, sul piano teorico sistematico, i confini della materia sembra senz’altro meritorio, viene da chiedersi però quali siano all’atto pratico le reali differenze tra il sistema attualmente disegnato dalla giurisprudenza di Cassazione e il sistema ampiamente diffuso in precedenza che integrava con una voce, definita di danno morale, la liquidazione del danno biologico.

Di fatto ai valori di tabella si va ad aggiungere un “quid”, lo si chiami come si preferisce, che va a compensare le sofferenze psicologiche e tipicamente personali di quel dato soggetto leso.

E che , vista la necessità di dover gestire quantità molto rilevanti di casi di microinvalidità permanente, gli operatori del settore finiscano per adottare come criterio una percentuale di quanto riconosciuto a titolo di danno biologico appare quasi un inevitabile destino.

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